7:1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est :
7:1 Questa è parimente la legge dell’ostia per il delitto: ella è sacrosanta:
7:2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto : sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.
7:2 Quindi è, che dove immolasi l'olocausto, ivi s’immolerà l’ostia per il delitto: il sangue di essa si spargerà intorno all'altare;
7:3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia :
7:3 Si offerirà la coda, e il grasso che cuopre le viscere,
7:4 duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis.
7:4 I due reni, e il grasso, che è presso a’ lombi, e la rete del fegato insieme co' reni:
7:5 Et adolebit ea sacerdos super altare : incensum est Domini pro delicto.
7:5 E il sacerdote li farà bruciare sopra l'altare: si consuma tutto col fuoco in onor del Signore per il delitto.
7:6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
7:6 Delle altre carni di essa mangeranno tutti i maschi di stirpe sacerdotale nel luogo santo; perché elle son sacrosante.
7:7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto : utriusque hostiæ lex una erit : ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
7:7 Si offerisce l’ostia per il delitto allo stesso modo, che per il peccato: l'una e l'altra ostia hanno la stessa legge: e apparterranno al sacerdote, che le ha offerte.
7:8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus.
7:8 Il sacerdote, che offerisce la vittima dell'olocausto, ne avrà la pelle.
7:9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur :
7:9 E ogni obblazione di farina, che si cuoca nel forno, e quella che si prepara sulla gratella, o nella padella, sarà del sacerdote, da cui viene offerta:
7:10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
7:10 Sia ella aspersa d'olio, ovvero asciutta, sarà distribuita tra tutti i figliuoli d'Aronne, egual porzione a ognuno.
7:11 Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.
7:11 Questa è la legge dell'ostia pacifica offerta al Signore.
7:12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas :
7:12 Se l’obblazione sarà per rendimento di grazie, si offeriranno pani non lievitati aspersi con olio, e schiacciate azzime unte con olio, e fior di farina cotta, cioè torte fritte intrise con olio:
7:13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis :
7:13 E anche de' pani lievitati insieme coll’ostia di ringraziamento, che s'immola nel sacrifizio pacifico;
7:14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem,
7:14 De’ quali (pani) uno si offerirà al Signore per primizia, e sarà del sacerdote, che spargerà il sangue dell’ostia:
7:15 cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
7:15 Le carni della quale si mangeranno lo stesso giorno, e non ne resterà nulla fino al seguente mattino.
7:16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die : sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est :
7:16 Se per ragion di voto, o per libera elezione uno offerirà qualche ostia, ella sarà similmente mangiata lo stesso dì; ma quando alcuna parte ne avanzasse pel dì di poi, sarà lecito di mangiarla.
7:17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
7:17 Ma qualunque parte ne resti al terzo giorno, sarà consunta col fuoco.
7:18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti : quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
7:18 Se alcuno mangerà il terzo giorno delle carni della ostia pacifica, l'obblazione diverrà inutile, e non gioverà all’obblatore: anzi qualunque anima si sarà con tal cibo contaminata, sarà rea di prevaricazione.
7:19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni : qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
7:19 La carne, che avrà toccato cosa immonda, non si mangerà, ma sarà consumata col fuoco: mangerà dell'ostia (pacifica) chi è puro.
7:20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.
7:20 L’uomo, che essendo impuro mangerà delle carni della ostia pacifica offerta al Signore, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
7:21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
7:21 E colui, che avrà toccato qualche cosa d'impuro sia di un uomo, sia d'un giumento, o alcuna di tutte quelle cose, che possono rendere immondo, e mangerà di esse carni, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
7:22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
7:22 E il Signore parlò a Mosè, e disse:
7:23 Loquere filiis Israël : Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.
7:23 Tu dirai a' figliuoli d'Israele: Voi non mangerete il grasso della pecora, e del bue, e della capra.
7:24 Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
7:24 Del grasso di una bestia morta da sé, ovvero uccisa da un'altra bestia, ve ne servirete pe’ varii bisogni.
7:25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
7:25 Se alcuno mangerà del grasso, che dee offerirsi bruciato al Signore, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
7:26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
7:26 Parimente v'asterrete dal cibarvi del sangue di qualunque animale, sia uccello, sia quadrupede.
7:27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
7:27 Chiunque mangerà del sangue, sarà sterminato dalla società del suo popolo.
7:28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
7:28 E il Signore parlò a Mosè, e disse:
7:29 Loquere filiis Israël, dicens : Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus.
7:29 Tu dirai a’ figliuoli d'Israele: Colui, che offerisce al Signore un'ostia pacifica, offerisca insieme l’obblazione, vale a dire le sue libagioni:
7:30 Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum : cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
7:30 Terrà nelle mani il grasso dell’ostie, e il petto: e dopo aver consacrato l’una e l'altra cosa al Signore, le darà al sacerdote,
7:31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.
7:31 Il quale farà bruciare il grasso sopra l’altare; ma il petto sarà di Aronne, e dei suoi figliuoli:
7:32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
7:32 Similmente la spalla destra delle ostie pacifiche sarà primizia del sacerdote.
7:33 Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
7:33 Colui de' figli d’Aronne, che avrà offerto il sangue e il grasso, avrà parimente la spalla destra per sua porzione.
7:34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël.
7:34 Perocché il petto dopo la elevazione, e la spalla già separata, la ho io presa da' figliuoli d'Israele delle loro ostie pacifiche, e l’ho data ad Aronne sacerdote, e a' figliuoli di lui per legge perpetua a tutto il popolo d'Israele.
7:35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
7:35 Tale è l’unzione d' Aronne, e de' suoi figliuoli riguardo a' sacrifizii del Signore, nel giorno, in cui Mosè gli offerse al servizio del Signore:
7:36 et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.
7:36 E queste le cose, che il Signore ordinò, che ad essi fossero date da' figliuoli d'Israele per rito sacro invariabile per tutte le loro generazioni.
7:37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,
7:37 Questa è la legge dell'olocausto, è dell'obblazione del sacrifizio pel peccato, e pel delitto, e della consacrazione, e delle ostie pacifiche.
7:38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.
7:38 Legge prescritta dal Signore a Mosè sul monte Sinai, allorché comandò a' figliuoli d'Israele, che offerissero le loro obblazioni al Signore nel deserto del Sinai.